SCHEDA METODOLOGICA:
INDICATORE N°A.5
Qualità dell’aria locale

Oggetto delle Misurazioni:
a) Numero di superamenti dei valori limite per determinati inquinanti atmosferici.
b) Esistenza e livello di attuazione del piano di risanamento/gestione della qualità dell’aria

1. Definizioni
La “qualità dell’aria ambiente” è valutata in funzione delle concentrazioni di determinate sostanze inquinanti (gassose o sotto forma di particolato) considerate dannose per la salute umana o per l’equilibrio degli ecosistemi naturali nel caso in cui esse superino determinati livelli di soglia e di rischio. Per limitare le possibilità che si verifichino episodi di inquinamento acuto e per ridurre i livelli di esposizione cronica a queste sostanze inquinanti l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce, e periodicamente rivede, “valori guida” consigliati per ogni sostanza inquinante, in base a studi epidemiologici e di esposizione controllata. Gli “standard di qualità dell’aria” in termini di soglie da non superare vengono definiti nelle Direttive Europee o da organismi nazionali e/o locali. Le direttive europee stabiliscono che in aree ed agglomerati in cui una o più delle sostanze inquinanti superano i “valori limite”(1) , deve essere redatto un “piano” per il raggiungimento di tali valori limite. In aree ed agglomerati in cui non vi è un superamento dei limiti, esiste una richiesta di mantenimento della qualità dell’aria.
“Locale” fa riferimento all’area di competenza dell’autorità locale: comune, provincia o municipalità.

2. Quesiti affrontati dall’indicatore
- Quante volte in un anno la qualità dell’aria eccede i valori limite?
-Esiste un piano di risanamento/gestione della qualità dell’aria preparato ed attuato dall’autorità locale?

3. Informazioni generali
L’indicatore analizza le principali fonti di inquinamento dell’aria nelle aree urbane, connesse soprattutto a processi di combustione legati alla mobilità, ai sistemi di riscaldamento ed alle industrie. Le principali sostanze inquinanti emesse direttamente o in quanto sottoprodotti di reazioni chimiche successive sono il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il monossido di carbonio, componenti organiche volatili (come il benzene); particolato, ozono e piombo. Essi hanno un impatto negativo sugli esseri umani, sui manufatti artistici e sull’ecosistema. Il fatto di respirare aria inquinata può determinare una serie di problemi medici, che vanno dall’asma al cancro. In maniera indiretta, l’aria inquinata determina una perdita di manodopera locale ed un aumento delle spese mediche, nonché una perdita di ecosistemi produttivi e protettivi. L’aria pulita è pertanto un aspetto essenziale della sostenibilità.
La gestione della qualità dell’aria implica una valutazione della qualità dell’aria circostante e la redazione ed attuazione di un piano o programma che indichi le misure o progetti da adottare per il raggiungimento dei valori limite nelle aree in cui sono stati superati. Il piano/programma di risanamento/mantenimento includerà misure per le maggiori fonti di inquinamento. Fra di esse, alcune potrebbero essere direttamente connesse alla gestione della mobilità (comprese quelle relative al trasporto di beni e passeggeri, all’uso individuale dell’automobile, al trasporto collettivo, all’introduzione di veicoli alternativi), a sistemi di riscaldamento (che promuovevano, ove possibile, fonti di energia alternativa come l’energia termica di origine solare o, ove possibile, l’uso del riscaldamento centralizzato) o processi industriali. I piani/programmi di risanamento o mantenimento potrebbero, a seconda del caso, definire delle misure atte a controllare e, ove necessario, a sospendere quelle attività, compreso il traffico dei veicoli a motore, che contribuiscono al superamento dei valori limite.

Principi di sostenibilità inclusi: 1, 3, 5, 64.

Obiettivi

Come indicato nella Direttiva Quadro Europea sulla Qualità dell’Aria Locale (96/62/CE) (2) le “direttive figlie” definiscono dei valori limite da rispettare allo scopo di evitare, prevenire o ridurre ripercussioni negative sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso. Con la prima direttiva figlia, 1999/30/CE, sono stati definiti i valori limite per la concentrazione in aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), biossido di azoto (NO2), particolato (PM10) e piombo (Pb). Con la recente direttiva 2000/69/CE sono stati definiti i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio. Come richiesto dalla direttiva 96/62/CE, è inoltre necessario fissare dei valori per l’ozono (già oggetto di discussione presso la Commissione Europea); idrocarburi poliaromatici, cadmio, arsenico, nichel e mercurio. I valori limite definiti dalle suddette direttive figlie sono requisiti minimi, che consentono agli Stati Membri la possibilità di introdurre provvedimenti di tutela ancora più restrittivi ed adottare limiti più vincolanti.
I valori limite definiti dalle direttive figlie trovano corrispondenza con i valori guida raccomandati dall’OMS .(3)
DIRETTIVA EUROPEA 1999/30/CE E 2000/69/CE E PROPOSTA DELLA COMMISSIONE (4)

Inquinante Periodo di riferimento:
1 ora; 8 ore o 24 ore
Standard di qualità ambientale ed obiettivi Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto Validità dei dati: copertura minima e livello di esattezza delle misurazioni Status legale
SO2 24 ore 125 µg/m3 da non superare più di 3 volte l’anno
(concentrazione equivalente al valore guida OMS)
1° gennaio 2005 90%
15%
1
NO2 1 ora 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte all’anno
(concentrazione equivalente al valore guida OMS)
1° gennaio 2010 90%
15%
1
PM10
24 ore 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte all’anno 1° gennaio 2005 90%
25%
1
CO media massima giornaliera su 8 ore 10 mg/m3
(concentrazione equivalente al valore guida OMS)
1° gennaio 2005 90%
15%
2
Ozono(1) 8 ore diarie al max (c120 µg/m3 da non superare più di 25 giorni all’anno
oncentrazione equivalente al valore guida OMS)
2010 90% (estate)
75% (inverno)
15% 3

Nota:
1) Direttiva figlia 1999/30/CE del 22 Aprile 1999
2) Direttiva figlia 2000/69/CE del 16 Novembre 2000
3) Proposta della commissione europea COM (2000) 613 del 02/10/2000
Secondo la direttiva 96/62/CE (in allegato IV, Informazioni da includere nei programmi locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell’aria locale) i piani o programmi devono contenere, tra l’altro, i dettagli relativi a quei provvedimenti o progetti adottati al fine di ridurre l’inquinamento, come segue:
1. elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto;
2. calendario di attuazione;
3. stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e stima del tempo necessario al conseguimento di tali obiettivi.

5. Unità di misura
a) Numero di superamenti dei valori limite definiti per un determinato set di inquinanti: i dati da cui partire sono costituiti dal numero di volte che i valori limite per ciascuna sostanza inquinante selezionata vengono superati. Tale numero è calcolato secondo il periodo di riferimento per il valore limite stesso: quotidianamente (se il valore limite è espresso in termini di concentrazione giornaliera), su un intervallo temporale di 8 ore (se il valore limite è riferito alla concentrazione media su 8 ore) e su base oraria (se basato su concentrazione per ora). Devono essere considerate le sole centraline di rilevamento che rispettano il periodo minimo di copertura del campionamento ed il livello di esattezza delle misurazioni relativamente ai metodi di rilevamento fissati dalle direttive figlie della 96/62/CE (per maggiori dettagli vedere il paragrafo 4 “Obiettivi”). In presenza di più di una centralina di rilevamento per singola sostanza inquinante in un’unica zona o agglomerato, si deve tenere conto di quella che registra il maggior numero di superamenti annui della soglia. Pertanto, per ciascuna sostanza inquinante individuata, l’indicatore corrisponde al numero di volte in cui è stata superata la soglia in un anno al netto del numero di volte concesse dalle direttive figlie della 96/62/CE (si veda il paragrafo 4 “Obiettivi” per maggiori dettagli). Ove il numero di superamenti effettivi sia inferiore al numero di quelli concessi, l’indicatore avrà valore nullo.
b) Esistenza (si/no) e grado di attuazione del piano/programma di risanamento o mantenimento della qualità dell’aria (%)

6. Frequenza delle misurazioni
Per quanto riguarda a), le sostanze inquinanti vengono rilevate ogni ora mediante punti di rilevamento fissi ed i risultati sono poi presentati con cadenza annuale. Per quel che riguarda la prima parte di b) la verifica dell’esistenza del piano ha una frequenza annuale, mentre per la seconda parte, relativa al livello di implementazione, la cadenza è triennale .(6)

7. Metodologia di Raccolta dei dati e Fonti
Con la direttiva 96/62/CE sono stati definiti dei principi di base di una strategia europea comune, che individua degli obiettivi di qualità dell’aria locale all’interno dell’Unione “al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso”, valuta la qualità di tale aria in base a metodi e criteri comuni, raccoglie informazioni adeguate sulla qualità dell’aria locale, garantendone la loro diffusione pubblica e mantiene la qualità dell’aria locale, ove questa è buona, e la migliora negli altri casi. A questo scopo sono stati definiti, dalla stessa direttiva, diversi schemi di valutazione della qualità dell’aria in funzione della concentrazione della popolazione e/o della densità della stessa, nonché dei livelli effettivi di ciascun inquinante .(7)
Nel caso in cui sia necessario misurare le concentrazioni degli inquinanti, le misurazioni possono essere effettive, ossia eseguite in punti fissi con continuità nel tempo, oppure, assumendo carattere indicativo, ottenute mediante un campionamento casuale nel tempo e nello spazio, ma è comunque importante che il numero di misurazioni sia sufficiente a consentire la determinazione dei livelli rilevati con un certo livello di affidabilità.

8. Forma del rapporto/presentazione
a) Numero di superamenti dei limiti relativi a specifici inquinanti atmosferici; i dati devono essere riportati mediante istogrammi in cui ciascuna barra corrisponde al numero di superamenti (al netto del numero di volte concesso dalle direttive) per ciascuna sostanza inquinante nel corso dell’anno. I grafici devono essere ben definiti: numero netto di volte in cui vengono superati i valori soglia per ciascuna sostanza inquinante (si veda l’esempio di cui sotto).

b) Esistenza e livello di attuazione di un piano/programma per il risanamento/mantenimento della qualità dell’aria: per il primo anno di indagine si richiede la rilevazione dell’esistenza (“sì, esiste un piano di risanamento/gestione della qualità dell’aria”) o meno (“no, un piano per la gestione della qualità dell’aria non esiste”) del piano/programma stesso. Successivamente, ogni tre anni, si richiedono cifre corrispondenti alla percentuale di attuazione di ciascuna misura/progetto individuato all’interno del piano/programma di risanamento o mantenimento su una tabella a due colonne:

Misura/progetto Livello di attuazione (%)
1. ......  
2. .......  

Si richiede, inoltre una descrizione del metodo utilizzato per la valutazione della qualità dell’aria.

9. Esempli di applicazioni simili
Il progetto AMIS (Air Management Information System) sviluppato all’interno del Programma delle Città Salubri dell’OMS, garantisce la trasmissione di informazioni sulla gestione della qualità dell’aria sia tra città che fra paesi. Ad esempio, la raccolta e la divulgazione dei dati relativi agli inquinanti convenzionali (SO2, NO2, CO, O3, PTS, PM10) è strutturata in termini di media annuale, numero di giorni in cui le linee guida dell’OMS sono state superate e rispetto al 95° percentile.
L’Audit Urbano (Commissione Europea, Direzione Generale per la Politica Regionale) include tre indicatori relativi alla qualità dell’aria: Smog Invernale: numero di giorni in cui l’SO2 eccede la concentrazione pari a 125mg/m3 (su base giornaliera [24 ore]); Smog Estivo: numero di giorni in cui l’Ozono O3 è superiore a 120mg/m3 (sulle 8 ore); numero di giorni in un anno in cui la concentrazione di NO2 eccede i 200mg/ m3 (su base oraria).
L’indicatore scelto per le città sia dal “Trasport and Environment Reporting Mechanism” (promosso dall’Agenzia dell’Ambiente Europea e dalla Commissione Europea) che dalla ”European Local Transport Benchmarking Initiative”, (Commissione Europea, Direzione Generale per il Trasporto e l’Energia) è dato dal superamento degli standard della qualità dell’aria. Il primo misura i superamenti degli standard europei di qualità dell’aria relativamente al monossido di carbonio (CO), al piombo (Pb), al biossido azoto (NO2), all’ozono (O3) ed alle particelle (PM10).
L’“Environmental Headline Indicators” (gestito congiuntamente dagli Stati Membri, la Commissione Europea e dall’Agenzia Ambientale Europea) prevede un indicatore sulla qualità dell’aria in termini di “numero medio dei giorni di superamento per specifici inquinanti atmosferici nelle aree urbane”, relativo a PM10, O3, SO2 ed NO2.
L’Environmental Signals Report (EEA) accenna, nel capitolo sull’inquinamento atmosferico, al numero di giorni di superamento per l’O3 e per il PM10.

10. Questioni da affrontare/Sviluppi futuri
Attualmente l’indicatore richiede la disponibilità di dati ottenuti per mezzo di rilevamenti, e non considera la possibilità di utilizzare tecniche di modellizzazione per la stima delle concentrazioni di agenti inquinanti ammesse, in alcuni casi, dalla direttiva 1996/62/CE e delle relative direttive figlie.
Questo indicatore considera unicamente la qualità dell’aria esterna, non contempla i problemi di qualità dell’aria interna agli edifici.

11. Parole chiave
Qualità dell’aria locale; qualità dell’aria esterna, inquinamento atmosferico, livello di rischio, valore soglia, valore limite, benzene, monossido di carbonio, piombo, biossido di azoto, ozono, particolato, piano/programma di risanamento o mantenimento.


(1) Per la precisione, la direttiva fa riferimento al superamento di valori limite tenendo in considerazione i margini di tolleranza. Il margine di tolleranza, che è stato specificato per ciascuna sostanza inquinante, decresce nel tempo, di modo che per la data in cui i valori limite devono essere raggiunti, i margini di tolleranza siano pari a zero per tutte le sostanze inquinanti

(2) In Italia la direttiva 1966/62/CE è stata recepita con il Dlgs. 351 del 4 Agosto 1999. Sono ancora in attesa di recepimento le relative direttive “figlie” 1999/30/CE e 2000/69/CE.
(3) In “Guidelines for Air Quality”, Organizzazione Mondiale della Sanità, 2000
(4) Si considerano le sole sostanze inquinanti per cui sono stati fissati valori limite in termini di concentrazione giornaliera, per 8 ore diarie o oraria.
(5) Per l’ozono è prevista la definizione di un obiettivo, più che di un valore limite.
(6) Il Dlgs del 4 Agosto 1999 ha definito una scadenza triennale per la trasmissione del piano o del programma in attuazione dalla Regione all’ANPA ed al Ministero dell’Ambiente e della Sanità.
(7) In sintesi, tali schemi sono:
- La valutazione della qualità dell’aria locale in base a misurazioni diviene obbligatoria per gli agglomerati (aree con una concentrazione di popolazioni superiore a 250.000 abitanti o, ove essa sia pari o inferiore a tale valore, con una densità abitativa per km2 tale da rendere
necessaria la valutazione e gestione della qualità dell’aria a giudizio dell’autorità competente); per le zone in cui i livelli rilevati sono compresi tra i valori limite e la soglia di valutazione superiore e per altre zone in cui vengono superati i valori limite.
- Ove, per un periodo rappresentativo (minimo 5 anni), i livelli degli inquinanti risultino inferiori alla soglia di valutazione superiore, è possibile utilizzare una combinazione di misurazioni e tecniche modellistiche.
- L’uso esclusivo di modelli o di stima oggettiva è consentito solo se, per un periodo rappresentativo (minimo 5 anni), i livelli siano al di sotto della soglia di valutazione inferiore.
Le soglie di valutazione superiore ed inferiore sono definite all’Appendice V della 1999/30/CE ed all’Appendice III della 2000/69/CE. Per quel che riguarda l’ozono, le valutazioni necessarie vengono definite in base agli obiettivi di lungo periodo per la concentrazione dell’ozono, proposti nella COM (2000) 613
La classificazione di ciascuna area o agglomerato dovrà essere riesaminata almeno ogni 5 anni (in base alle concentrazioni del quinquennio precedente o in base alla combinazione di campagne di misurazione di breve durata che prevedano inventari delle emissioni e modellizzazione). Tale classificazione dovrà essere sottoposta a revisione anticipata in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano le concentrazioni nell’ambiente degli inquinanti.